CHE COS'����¯�¿�½ L'APOSTILLE?
Si tratta di una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del documento rilasciato dalle autorità competenti del Paese dell'interessato, da parte di una autorità identificata dalla legge di ratifica del Trattato di Aja.
L’ Apostille, quindi, sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata. Ne discende che se una persona ha bisogno di far valere in Italia per esempio, un certificato di nascita e vive in un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso l’ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l’autorità interna di quello Stato (designata dall’atto di adesione alla Convenzione stessa) per ottenere l’annotazione della cosiddetta Apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento deve essere riconosciuto in Italia, perché anche l’Italia ha ratificato la Convenzione e quindi, in base alla legge italiana, quel documento deve essere ritenuto valido, anche se redatto nella lingua di un diverso Paese. E' sufficiente una traduzione asseverata /giurata che si può ottenere anche in Italia per far valere il documento di fronte alle autorità italiane).
E’ necessario precisare che la Convenzione riguarda specificamente l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri tra i quali rientrano, per espressa previsione della stessa, i documenti rilasciati da un'autorità o un funzionario dipendente da un’amministrazione dello Stato (compresi quelli formulati dal Pubblico Ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario), i documenti amministrativi, gli atti notarili, le dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data certa, un’autenticazione di firma apposti su un atto privato, mentre invece non si applica ai documenti redatti da un agente diplomatico o consolare e ai documenti amministrativi che si riferiscono a una operazione commerciale o doganale.
Ecco di seguito l’elenco di alcuni stati che hanno sottoscritto o ratificato (e resa esecutiva) la Convenzione dell’Aja.
Andorra, Antigua, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Brunei, Bulgaria, Cipro, Colombia, Croazia, Domenica, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, Hong Kong, Isole Marshall, Israele, Kazakhistan, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Namibia, Niue, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania,Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, San Marino, Santa Lucia, Seychelles, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d’America, Sud Africa, Tonga, Turchia, Trinidad e Tobago, ecc